L’atto di scissione deve essere stipulato nella forma dell’atto pubblico e bisogna distinguere il caso della società scissa italiana e della società beneficiaria italiana.
Se è italiana la società scissa, l’atto di scissione è stipulato dal notaio italiano, previo rilascio del proprio certificato preliminare e previa ricezione del certificato preliminare emesso dalla autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera beneficiaria; a tale autorità compete il rilascio dell’attestato di eseguito controllo di legalità (detto anche “certificato finale” o “definitivo”), operazione che viene compiuta una volta che l’autorità straniera riceva evidenza dell’avvenuta stipula dell’atto pubblico di scissione da parte del notaio italiano; infine, l’atto di scissione redatto dal notaio italiano e il certificato definitivo dell’autorità straniera devono essere depositati nel Registro Imprese italiano. (... segue).
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Ultima Modifica: 05/07/2023