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SEPARAZIONE e DIVORZIO - Trasferimento di beni immobili


Il verbale d’udienza che contiene l’accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale e che comporti il trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile, non è un titolo idoneo per la trascrizione nei Registri immobiliari, in quanto, per ottenere la pubblicità immobiliare, occorre che il trasferimento sia rivestito di forma notarile.

Lo afferma il Consiglio nazionale del notariato nello Studio 198-2021/C, che si pone pertanto in dissenso verso la sentenza delle Sezioni unite 21761/2021 nella quale, una volta stabilita la validità delle clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale, che riconoscano a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli (al fine di assicurarne il mantenimento), è stato deciso che l’accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice, assume forma di atto pubblico e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce valido titolo per la trascrizione nei Registri immobiliari.

 

Ultima Modifica: 30/05/2024