Non compie un atto di gestione della società in accomandita semplice (e, quindi, non diventa socio illimitatamente responsabile) l’accomandante che rilascia garanzie a favore della società o che concede finanziamenti a favore della società.
È nulla la clausola statutaria (ed è pure nullo il patto parasociale) che disponga l’obbligo dell’accomandante di concorrere alla copertura di eventuali perdite maturate in capo alla società.
È quanto deciso dal Tribunale di Catania nella sentenza n . 1539 del 29 marzo 2017. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 26/02/2019