Quando i soci finanziatori di una Spa si trovino in una «posizione concreta simile a quelle dei soci finanziatori della Srl» si applica alla Spa l’articolo 2467 del Codice civile in tema di postergazione del credito dei soci finanziatori rispetto alle ragioni degli altri creditori della Spa: lo decide la Cassazione nella sentenza 16291 del 20 giugno 2018 che è plausibile ritenere costituirà un definitivo orientamento rispetto alla finora variegata giurisprudenza.
Nell’assumere la sua decisione, la Cassazione prende infatti in esame i tre indirizzi finora percorsi in questa materia:
1) quello assunto nel decreto del Tribunale di Udine cassato dalla stessa sentenza 16291/2018 (emesso in un giudizio di opposizione all’ammissione di un credito al passivo di un fallimento) nel quale si è affermata l’inapplicabilità alla Spa dell’articolo 2467 del Codice civile;
2) quello secondo cui l’articolo 2467 si applicherebbe alla Spa, ritenendo tale norma espressione di un principio di ordine generale circa il corretto finanziamento dell’impresa sociale, immanente nel sistema del diritto societario e, dunque, applicabile a ogni tipo di società di capitali;
3) l’ultimo («un livello intermedio di interpretazione») basato sulla estensibilità della previsione ai soci delle società per azioni che, «per entità o qualità partecipativa», siano, in sostanza, assimilabili ai soci di società a responsabilità limitata. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/07/2019