Se non si svolge la fase di liquidazione, perché non vi è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata dal Registro delle imprese solo in presenza di un atto pubblico (articolo 2296 del Codice civile), o di una scrittura privata autenticata dal quale risultino l’intervenuta causa di scioglimento della società e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione della società, senza passare dalla fase di liquidazione.
È la conclusione cui approda un lo studio 203-2018/I del Consiglio nazionale del notariato, nel quale si osserva che se è indiscussa, per giungere alla cancellazione della società di capitali dal Registro imprese, la inderogabilità della procedura di liquidazione (Cassazione 18 gennaio 1988, n. 326), la normativa sulla liquidazione delle società di persone lascia invece spazio a possibili deroghe. (... segue)
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Ultima Modifica: 03/03/2020