La clausola statutaria nota come “clausola della roulette russa” o “clausola del cow-boy” è legittima anche se prevede la liquidazione del socio uscente con un prezzo non allineato al valore monetario che il socio stesso percepirebbe in caso di recesso dalla società o di riscatto delle sue azioni (la valorizzazione del riscatto, per legge, è identica a quella del recesso: articolo 2437-sexies del Codice civile).
Lo afferma la massima 73 del Consiglio notarile di Firenze, la quale desta un notevole interesse per il fatto di porsi in aperto contrasto con la massima 181 del Consiglio notarile di Milano, ove è stata affermata, invece, l’invalidità di una russian roulette che preveda una liquidazione del socio uscente di valore inferiore ai criteri imposti dalla legge per il recesso. (... segue)
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Ultima Modifica: 03/05/2022