Non ha diritto di recesso il socio di Spa qualora la società abbia una durata lunghissima e presumibilmente eccedente la vita di uno dei soci (si trattava di una società con durata stabilita al 2100): lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 4716 del 21 febbraio 2020.
La sentenza è rilevante in quanto, con essa, si sopisce probabilmente ogni discussione sul punto della spettanza del diritto di recesso in caso di durata lunghissima della società di capitali, tema che si poneva in quanto, nel Codice civile:
a) l’articolo 2437, comma 3 (per la Spa) e l’articolo 2473, comma 2 (per la Srl) consentono il recesso al socio in caso di società «costituita a tempo indeterminato»;
b) l’articolo 2285, comma 1, in tema di società di persone, consente al socio di «recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci». (... segue)
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Ultima Modifica: 08/02/2022