Per il ripianamento delle perdite è utilizzabile anche la riserva formata iscrivendo in bilancio le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto alla valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Ma, trattandosi di una riserva indisponibile (articolo 2426, comma 1, n. 4 del Codice civile), il suo utilizzo a copertura perdite può essere effettuato «solo dopo che altre riserve prive del vincolo di non distribuibilità siano state già erose dalle perdite».
È quanto decide la Cassazione nella sentenza 14210 del 5 maggio 2022. (... segue)
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Ultima Modifica: 18/06/2024