La norma che sterilizza per cinque anni le perdite rilevanti delle società di capitali (articolo 6 del Dl 23/2020, come modificato dalla legge 178/2020) si riferisce tanto alle perdite maturate durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 quanto a quelle maturate in precedenza e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Quindi la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende anche alle perdite prodotte in esercizi anteriori rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Inoltre, la normativa in esame non “copre” anche le perdite che maturino nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, per queste perdite, torna applicabile la normativa “ordinaria” in tema di perdite rilevanti: vale a dire, l’anno di grazia per le perdite oltre il terzo, ma che non riducono il capitale sotto il minimo, e l’applicazione della regola “ricapitalizza o liquida” nel caso di perdite che abbattono il capitale sotto il minimo.
È questo, in sintesi, quanto affermato dal Consiglio nazionale del notariato nello Studio 88-2021. (... segue)
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Ultima Modifica: 02/06/2021