Una delle misure più radicali adottate in campo societario per fronteggiare lo shock economico-patrimoniale provocato dall’epidemia in corso è senz’altro quella recata dalla norma di cui all’art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, la quale ha recato una notevolissima deroga rispetto alla disciplina codicistica “ordinaria” in tema di “opportuni provvedimenti” da assumere in caso di maturazione di perdite rilevanti.
La legge di bilancio dello Stato per il 2021 ha sostituito interamente il testo di detto art. 6, concedendo cinque anni di tempo per provvedere al ripianamento delle perdite. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/03/2021