L’articolo 6 del decreto Liquidità (Dl 23/2020) prevede che a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro» il 31 dicembre 2020 «non si applicano» le norme del Codice civile in tema di:
- perdite oltre il terzo del capitale sociale rilevate dopo l’anno “di grazia”;
- perdite oltre il terzo del capitale sociale, che riducono il capitale sociale sotto il minimo di legge;
- scioglimento della società per il caso di perdite che riducono il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento. (segue)
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Ultima Modifica: 20/05/2020