La prassi professionale ha sdoganato l’eseguibilità della scissione mediante scorporo a favore di una società beneficiaria già esistente nel momento in cui si stipula l’atto di scissione, con la conseguenza che lo scorporo si può dunque effettuare sia a favore di una società beneficiaria che si costituisce nel momento stesso in cui viene firmato l’atto di scissione sia a favore di una società già costituita.
Il rigido tenore letterale della legge (il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile), il quale si riferisce espressamente solo a uno scorporo verso una beneficiaria di nuova costituzione, aveva indotto i primi commentatori a riqualificare lo scorporo in una società già esistente come un conferimento (così Assonime nella circolare n. 14-2023 e il Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 45-2023/I). A mente fredda, invece, il Consiglio notarile di Milano (massima n. 209) ha osservato che non esistono ragioni per ritenere lo scorporo effettuabile solo a favore di una newco e non anche a favore di una società già costituita. (... segue)
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Ultima Modifica: 13/02/2024