La nuova normativa sulla scissione mediante scorporo dispone che la società scissa “continui” la sua attività dopo lo scorporo.
Se è facile desumere che lo scorporo non può avere come esito l’estinzione della società scissa (anche perché essa riceve il capitale della società beneficiaria originato dallo scorporo), meno facile è comprendere in cosa debba consistere questa “continuazione”.
È però pacifico che “continuare” non significa svolgere la medesima attività che la società scissa esercitava prima dello scorporo: se infatti, ad esempio, lo scorporo ha per oggetto l’azienda operativa e nella società scissa rimane solo la parte immobiliare, è ovvio che la società scissa deve modificare l’oggetto sociale convertendolo da attività produttiva a gestione di immobili (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 12/12/2023