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SOCIETA' - Statuto - Nomina di amministratore senza compenso


L’incarico di amministratore di società ha una natura presuntivamente onerosa, con la conseguenza che alla nomina ad amministratore consegue il diritto alla percezione del compenso per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico ricevuto.

Nei casi in cui manchi una qualsiasi indicazione al riguardo, il compenso degli amministratori viene stabilito dal giudice in via equitativa, in ragione dell’attività svolta.

Il diritto dell’amministratore alla percezione del compenso è peraltro un diritto disponibile e quindi derogabile: l’amministratore può cioé anche rinunciarvi. Ma la rinuncia (per essere valida) deve essere inserita in un’apposita clausola statutaria che sancisca la gratuità dell’incarico.

Si tratta di principi già affermati nella giurisprudenza di legittimità e che sono stati ribaditi dalla Cassazione nella ordinanza n. 1673 del 26 gennaio 2021. 


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Ultima Modifica: 12/07/2022