Interpretazione restrittiva dei notai del Triveneto circa la sterilizzazione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali (prevista nell’articolo 6 del Dl 23/2020, come modificato dalla legge di conversione 178/2020): se le perdite maturate in esercizi anteriori a quello che comprende il 31 dicembre 2020 «erano già tali da ridurre di oltre un terzo il capitale sociale prima dell’emergenza Covid, non vi è ragione per non applicare alle stesse» le norme che impongono l’anno di grazia (se sono perdite oltre il terzo, che però non abbattono il capitale sociale sotto il minimo) oppure la ricapitalizzazione immediata, se si tratta di perdite oltre il terzo, che abbattono il capitale sociale sotto il minimo (nuova massima T.A.1); la norma prevista dall’articolo 6 del Dl 23/2020 è finalizzata «a consentire la sterilizzazione del solo risultato dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020» «senza interferire sui risultati degli esercizi precedenti o successivi», con la conseguenza che a essi (e, quindi, alle perdite maturate nel 2021) si applica la regola ordinaria (a seconda dei casi, l’anno di grazia oppure “ricapitalizza o liquida”) (nuove massime T.A.5 e T.A.7). (... segue)
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Ultima Modifica: 10/05/2021