Gli accomandanti sono soci esclusi, in linea di principio, dall'amministrazione della società.
Essi possono, tuttavia, trattare o concludere singoli affari in nome della società, a condizione di essere muniti di una procura o di una autorizzazione specifiche.
Ciascun accomandante è responsabile per le obbligazioni sociali, limitatamente al conferimento effettuato in società. Non assume, quindi, ulteriori rischi, se non quello di perdere il valore del capitale conferito.
Tuttavia, perde il beneficio della limitazione della responsabilità quando viola il divieto di ingerenza nell'amministrazione e quando consente l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale.
In cosa consiste il divieto di ingerenza da parte del socio accomandante?
Il socio accomandante, generalmente, è privo di ogni potere decisionale autonomo circa l'amministrazione sociale.
In generale, quindi, egli non può compiere atti di amministrazione interna, nè atti di rappresentanza, pena la perdita della responsabilità limitata e la sua eventuale possibilità di subire il fallimento.
E' possibile, comunque, che l'accomandante rappresenti la società in forza di procura speciale per i singoli affari o compia determinati atti sotto la direzione degli accomandatari.