Per legge tutti i soci accomandatari sono amministratori della s.a.s..
Tuttavia, l'atto costitutivo, può affidare l'amministrazione ad uno o alcuno degli accomandatari, escludendo gli altri dall'amministrazione.
Agli accomandatari amministratori sono generalmente applicabili le regole dettate per gli amministratori di s.n.c.
La loro responsabilità è identica a quella gravante sui soci di s.n.c., quindi, illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.