La disciplina della società in accomandita semplice è analoga sotto molto profili a quella della società semplice.
Inoltre, quanto alla modifica soggettiva conseguente al trasferimento della quota sociale, occorre distinguere tra quota dell’accomandatario e quota dell’accomandante.
Pensiamo all'ipotesi in cui uno dei soci accomandatari intenda trasferire la propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto tra vivi potrà sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, sarà necessario il consenso di tutti gli altri soci, sia accomandatari che accomandanti. Per la trasmissione della quota sociale a causa di morte, sarà necessario anche il consenso degli eredi (rinvio alle società in nome collettivo e semplice).
Pensiamo, invece, all'ipotesi in cui uno dei soci accomandanti intenda trasferire la propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto tra vivi potrà sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, sarà necessario il consenso dei soci (accomandanti e accomandatari) che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per il trasferimento della quota sociale a causa di morte non è necessario il consenso dei soci superstiti.
Tuttavia, è possibile elaborare clausole che prevedano una diversa disciplina: anche in questo caso la consulenza del vostro notaio di fiducia potrà essere particolarmente utile, soprattutto per i riflessi di ordine successorio connessi a tali clausole.