Se le parti vogliono associarsi costituendo una società di persone, possono farlo anche dando vita ad una società in accomandita semplice (d'ora in poi s.a.s.).
Alla s.a.s. si applica, in generale, la disciplina relativa alla società in nome collettivo (che ricordiamo rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata per la società semplice), salvo le norme particolari che verranno qui di seguito esaminate.
Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
- gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una situazione analoga a quella dei soci della s.n.c.;
- gli accomandanti, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si intromettano nell'amministrazione della società.
La s.a.s. è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale (rinvio alla società semplice).
Quanto al regime di responsabilità della società e dei soci per le obbligazioni sociali, si fa rinvio alla società in nome collettivo, con la precisazione che nella s.a.s. è esclusa ogni responsabilità dei soci accomandanti, sempre che non si siano ingeriti nell’amministrazione.
Per la costituzione della s.a.s. valgono le stesse regole che disciplinano la s.n.c.. Va solo aggiunto che è richiesto che vengano indicati distintamente quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti.
Anche per lo scioglimento e la liquidazione della società in accomandita semplice si deve fare riferimento alla disciplina della società semplice.
Va pero sottolineato che:
- la morte del socio accomandante non causa lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al socio, in quanto tale quota, come si è detto, si trasmette a causa di morte, salvo specifiche clausole dell’atto costitutivo che introducano una diversa disciplina;
- oltre alle cause di scioglimento comuni alla s.n.c., se ne aggiunge una particolare prevista per la sola s.a.s.: il venir meno di una categoria di soci. E' previsto, infatti, che la s.a.s. si scioglie quando rimangono solo soci accomandanti o solo soci accomandatari, sempre che, nel termine di sei mesi, non si provveda alla ricostituzione della categoria venuta meno. Durante il periodo di sei mesi, concesso per ricostituire la duplice categoria dei soci, l'attività della società continua normalmente se sono venuti meno i soci accomandanti. Se, invece, sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere anche un accomandante), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.