Nelle società agricole di persone (società semplici, in primis) è ammesso il cosiddetto amministratore “itinerante”, titolare della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), vale a dire una persona che amministra una pluralità di società; e ciò in quanto solo nelle società agricole di capitali si applica la norma secondo cui la «qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società» (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 99/2004). Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 8430/2020. (... segue)
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Ultima Modifica: 22/02/2022