Nelle società di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti della quota conferita.
Ciò comporta:
- che i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della società;
- che i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.
Le vicende patrimoniali dei soci nelle società di capitali, dunque, non intaccano il patrimonio sociale e viceversa, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui tutte quote o azioni si concentrano nelle mani di una sola persona, (vedi però quanto precisato per la s.r.l. unipersonale secondo la normativa attuale e per la s.p.a. unipersonale regolamentata dall’art. 2325 comma 2 c.c. nuovo testo conseguente alla riforma delle società).
Nelle società di persone si realizza invece un'autonomia patrimoniale imperfetta:
- ad esempio, nella società semplice e nelle altre società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) solo in caso di proroga, la legge prevede casi di liquidazione della quota del socio per suoi debiti personali;
- la legge inoltre sancisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci con il proprio patrimonio (ad eccezione degli accomandanti) per i debiti della società, anche se in via sussidiaria. La responsabilità personale dei soci è fatta valere, però, in modo diverso nella società semplice e nelle altre società di persone.
L'autonomia patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegue di regola il fallimento dei soci, mentre nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta fallisce anche il socio illimitatamente responsabile.
Inversamente se fallisce il socio illimitatamente responsabile, non fallisce, però, la società.