Se una società viene cancellata dal Registro Imprese, ne consegue la sua estinzione e ai suoi soci si trasmettono (oltre che le attribuzioni indicate nel bilancio finale di liquidazione) le posizioni giuridiche attive e passive facenti capo alla società al momento della sua estinzione e non contemplate nel bilancio finale di liquidazione.
Pertanto, ad esempio, il contenzioso pendente (attivo e passivo) non si estingue, ma in esso subentrano i soci in luogo della società cancellata.
A questa trasmissione dalla società alla comunione dei soci si sottraggono le «mere pretese», vale a dire quelle situazioni di cui il bilancio finale di liquidazione non potrebbe dare rappresentazione (si pensi alla pretesa dell’ex socio di agire in giudizio, dopo la cancellazione della società, per sentir dichiarare la simulazione di un contratto stipulato dalla società cancellata); di esse si presume che la richiesta di cancellazione sia interpretabile come rinuncia. (... segue)
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Ultima Modifica: 21/06/2023