La Sta non tollera la multidisciplinarietà e gli avvocati non possono esser soci professionisti di Stp; la Sta può svolgere in via subordinata l’esercizio di una professione diversa da quella forense e gli avvocati possono svolgere la loro professione nella Stp.
Si tratta di posizioni completamente agli antipodi ma entrambe consentite a seconda di quale sia l’Ordine degli avvocati cui ci si rivolge e che suscitano stupore, anche perché ci si trova in un contesto ove l’applicazione della normativa e èffettuata da professionisti del diritto.
Possibile che la legge si faccia interpretare in maniera così contrastante generando una simile disparità di trattamento? E che gli Ordini locali procedano in maniera autonoma senza che dal centro arrivi, se non una direttiva vincolante, almeno una moral suasion in un senso o nell’altro? (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 22/11/2021