Le cooperative sono enti tutelati a livello costituzionale: l’art. 45 Cost. infatti recita che ""la Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata"".
Nelle cooperative assume un rilievo predominante la funzione sociale, che consiste nell’attuazione di un decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e, contestualmente, nella maggiore e più equa diffusione del risultato utile della produzione stessa.
Sulla base della norma costituzionale dell’art. 45 si è sviluppata la legislazione di sostegno per le cooperative (c.d. legge Basevi d.lg c.p s. 14.12.1947, n. 1577; v. la riforma operata con la legge 31.1.1992, n. 59).
In generale, le cooperative perseguono uno scopo mutualistico, e non invece lo scopo di lucro che connota le società di capitali. Lo scopo mutualistico consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono i destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in conseguenza dell’eliminazione, nel processo di produzione e distribuzione, dell’intermediazione di altri imprenditori.
I soci di una cooperativa devono appartenere ad una determinata categoria ed avere una particolare identità e affinità di interessi. Essi sono i destinatari del cd. vantaggio mutualistico, che è caratterizzato da due elementi essenziali: la prestazione nei confronti del socio di beni o servizi da parte della cooperativa e il vantaggio economico, sotto forma di risparmio di spesa o di aumento di retribuzione, che il socio si procura avvalendosi delle prestazioni delle società con normali rapporti di scambio.
Infatti, tra società cooperativa e socio si instaura un duplice ordine di rapporti: il rapporto societario, che consiste nella partecipazione all’organizzazione comune, e distinti molteplici rapporti di scambio, disgiunti dal rapporto societario.
Ne consegue che i soci sono destinatari, oltre che di una delimitata percentuale di utili, dei ristorni, che sono rappresentati da somme periodicamente distribuite dalla cooperativa in proporzione non al capitale investito, ma alla quantità di scambi di prestazioni intercorse tra socio e cooperativa in un certo periodo.
L’esercizio di un’impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell’impresa cooperativa, che può pertanto operare anche coi terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base a disposizioni statutarie.
Lo scopo mutualistico, infatti, può avere gradazioni diverse, consistenti o nella mutualità pura, caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro, ovvero nella mutualità spuria, che consente all’impresa di essere operativa, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro.
La realizzazione dello scopo mutualistico è comunque assicurata dalla previsione nello statuto di un limite percentuale alla distribuzione degli utili e dall’obbligo di destinare almeno un quinto degli utili netti annuali a riserva legale, qualunque sia l’ammontare da questa già raggiunto.