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Modifiche del contratto sociale durante la vita della società

Anche nelle s.n.c., può accadere che, durante la vita della società, i soci intendano apportare modifiche all'atto costitutivo.

Se non è convenuto diversamente, tali modifiche devono essere adottate all'unanimità e devono risultare come per l’atto costitutivo da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata  in quanto  è prescritto dalla legge che anche le suddette modificazioni siano iscritte, su richiesta degli amministratori o del notaio, nel registro delle imprese per le medesime esigenze pubblicitarie messe in risalto nel precedente paragrafo.

Possono essere apportate modifiche soggettive, cioè, modifiche riguardanti mutamenti nella composizione personale della società. Ad esempio, la cessione di quota sociale, l'ingresso di un nuovo socio, la sostituzione di un socio, la cessazione della qualità di socio.

Oppure possono essere apportate modifiche oggettive, cioè, modifiche riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo. Ad esempio: proroga di durata della società, riduzione o aumento del capitale sociale, trasferimento della sede sociale, decisione di scioglimento, cambiamento dell'oggetto sociale, variazione del numero degli amministratori o dei rappresentanti nominati con l'atto costitutivo, revoca dell'amministratore nominato con l'atto costitutivo, modificazione dei criteri di ripartizione degli utili, trasformazione in altra società, fusione e scissione.