La legge 21/2024 consente alle società quotate di prevedere nel loro statuto che ai soci non sia permesso di presentarsi di persona all’assemblea (né di prendervi parte con strumenti di telecomunicazione) ma che, se i soci intendano parteciparvi, essi debbano necessariamente ricorrere al rilascio di una delega al soggetto che la società emittente nomini quale «rappresentante designato» per la partecipazione all’assemblea e per l’espressione del voto in assemblea.
Questa disposizione della legge Capitali amplia, dunque, la scelta effettuabile dalle società quotate in ordine alla modalità di svolgimento delle loro assemblee, le quali, pertanto, dal 27 marzo 2024 (data di entrata in vigore della nuova normativa) potranno tenersi:
- solo con la partecipazione fisica dei soci (se lo statuto non consente altre modalità);
- in modalità ibrida, con la partecipazione fisica dei soci e con la possibilità, se previsto dallo statuto, di intervenire e votare con l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione;
- solo mediante l’attribuzione di deleghe al rappresentante designato, se lo statuto contenga questa previsione. (... segue)
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Ultima Modifica: 03/04/2024