Prima dell’intervento del decreto correttivo, la normativa transitoria contenuta nella riforma del diritto societario dettava la disposizione (articolo 223 bis, comma 2) secondo cui «le deliberazioni necessarie all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti». (...segue)
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Ultima Modifica: 18/02/2004