Durante la vita della società, i soci possono modificare il contratto sociale, ma, se non è convenuto diversamente, è necessario il consenso di tutti.
Sono considerate modificazioni del contratto sociale i mutamenti nella compagine sociale (si pensi al trasferimento della quota sociale per atto tra vivi e a causa di morte) e le modificazioni dell’oggetto sociale.
Il consenso al trasferimento della quota può essere dato in via preventiva, inserendo nell’atto costitutivo una clausola che preveda la libera trasferibilità tra vivi della quota sociale e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.