La costituzione della società semplice è improntata a regole e criteri di massima semplicità:
- il contratto non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (e salve le limitazioni probatorie);
- per aversi una società semplice è sufficiente l'impegno reciproco dei soci di svolgere insieme un'attività economica lucrativa non commerciale;
- la società semplice è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene in apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
Non essendo prescritte forme speciali, la costituzione può, quindi, aver luogo anche verbalmente o per fatti concludenti (società semplice di fatto), anche se in tali ipotesi ci sono evidenti difficoltà di provare l’esistenza del vincolo.
Tuttavia è richiesta necessariamente la forma scritta quando:
- si conferiscano beni immobili o altri diritti reali immobiliari;
- si conferisca il semplice godimento degli stessi a tempo indeterminato o comunque per un periodo eccedente i nove anni.
Con la stipulazione del contratto di società, i contraenti assumono la qualità di soci, dalla quale derivano diritti e obblighi espressamente previsti dalla legge.
L'obbligo di conferimento è essenziale per l'acquisto di tale qualità. In particolar modo per le società semplice la legge stabilisce che il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Nelle società di persone, diversamente da quanto avviene per le società di capitali, nessuna limitazione è posta all'autonomia negoziale delle parti per quanto riguarda i beni conferibili. Può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Possono, quindi, aversi conferimenti in denaro, in natura (immobili, macchine, materie prime o lavorate) o di crediti.
Si possono conferire, in proprietà o in godimento, aziende, pur se gravate da debiti, e anche prestazioni di garanzia (fideiussioni e avalli).
I conferimenti possono essere costituiti anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società (c.d. socio d'opera).