Lo scioglimento del singolo rapporto sociale può avvenire anche a seguito di esclusione del socio dalla società.
In alcune ipotesi l'esclusione opera di diritto (per es. nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito), in altri casi l'esclusione è rimessa alla volontà degli altri soci, quando ricorrano determinate cause previste dalla legge o dal contratto di società.
In tutti i casi fin qui esaminati in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio per morte recesso od esclusione, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota sociale.
Pertanto il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, anche se al momento presenti nel patrimonio sociale, nè può pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento finchè dura la società, salvo che non sia stato diversamente pattuito.
Il valore della quota oggetto di liquidazione è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.