La società semplice può sciogliersi nei seguenti casi:
- quando è decorso il termine di durata fissato nel contratto sociale, salvi i casi di proroga della società, sia in via espressa che tacita;
- quando è stato conseguito l'oggetto sociale o è sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (Ad esempio un’insanabile discordia tra i soci che determina la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale);
- quando vi è la volontà di tutti i soci di porre fine alla società, salvo che l'atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato della società possa essere deliberato a maggioranza;
- quando è venuta meno la pluralità dei soci (cioè quando è rimasto un unico socio), se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
- quando si verificano le altre cause espressamente previste dal contratto sociale.
Quando si verifica una causa di scioglimento, la società non si estingue immediatamente, ma entra automaticamente in stato di liquidazione. Nel corso del procedimento di liquidazione, si provvederà al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.
Gli amministratori potranno compiere solo gli atti urgenti al fine di definire i rapporti in corso, mentre i liquidatori nominati, che ad essi subentrano, non potranno intraprendere nuove operazioni e risponderanno personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto.
Permane, invece, l'obbligo da parte dei soci di eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali.
Compiuta la liquidazione, la società può dirsi estinta.
E' data facoltà ai soci di revocare lo stato di liquidazione, prima che questa sia compiuta.
Conseguentemente vi sarà il ritorno della società alla normale attività di gestione con continuazione della stessa società: non ci sarà, cioè, costituzione di una nuova società.
La decisione di revoca deve essere adottata all'unanimità.