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La società semplice

La società semplice costituisce la forma più elementare di società.

La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:


- attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:

• la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica;

•  le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;


- attività di gestione di immobili: l'art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società. Si tratta, però, di norma eccezionale, oltre che temporanea.


Altra caratteristica è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non  hanno poteri di rappresentanza.

Pensiamo all’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società o sul patrimonio dei singoli soci?

Nella società semplice il creditore potrà soddisfarsi sia sul patrimonio della società, sia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Tuttavia è necessario precisare che, qualora sia stato richiesto direttamente al socio, per primo, il pagamento di quanto dovuto, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, ovvero potrà indicare al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).