Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società per azioni cui è demandato il compito di controllare l’amministrazione della società e di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Gli amministratori che impediscono od ostacolano tale controllo sono assoggettati alle sanzioni penali previste dall’art. 2623, n. 3.
Il controllo puramente contabile spetta ormai solo eccezionalmente al Collegio Sindacale: solo nelle società chiuse, che non facciano cioè ricorso al mercato del capitale di rischio, e solo se lo Statuto così preveda. Negli altri casi, la funzione spetta ad un revisore contabile o ad una società di revisione.
Il controllo del collegio ha natura generale e si estende a qualsiasi atto di amministrazione, compreso quello posto in essere dai singoli amministratori, dagli amministratori delegati e dai direttori generali. La verifica dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo riguarda poi anche l’operato dell’assemblea e consiste nell’obbligo per i sindaci di impugnare le delibere invalide, e di intervenire in sostituzione della stessa nelle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite, nonché nell’intervento in sede di costituzione o di aumento del capitale in merito alla valutazione dei conferimenti in natura.
La portata dell’attività di controllo dei sindaci investe non solo il riscontro di dati puramente formali, ma anche la sostanza dell’amministrazione, con esclusione invece della valutazione del merito della gestione, che comporterebbe un’invasione della sfera di competenza riservata agli amministratori.
La legge attribuisce tuttora al collegio sindacale alcune specifiche competenze in materia contabile, nonché una serie di poteri-doveri che non consistono direttamente nell’esercizio del controllo, ma integrano attività sostitutive dei doveri degli amministratori o dell’assemblea, ovvero funzioni di amministrazione attiva (limitati al compimento di atti di amministrazione ordinaria), o, ancora, a compiti di natura consultiva (formulazione di pareri obbligatori, preventivi, non vincolanti).