La società per azioni deve costituirsi per atto pubblico, da cui devono risultare le parti del contratto sociale, che possono essere non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche (come ad esempio altre società per azioni, o società di persone o anche cooperative).
L’atto costitutivo deve identificare anche la sede della società, che è il luogo dove si esercita l’attività sociale, nonché la denominazione sociale, che è il nome della società di capitali, analogamente alla ragione sociale, che è il nome della società di persone, ma a differenza di quest’ultima, la denominazione non deve necessariamente contenere l’indicazione del nome di uno dei soci, essendo indispensabile unicamente l’enunciazione della forma ""società per azioni"" o ""s.p.a."".
Vi sono tuttavia alcuni limiti all’autonomia statutaria nella scelta della denominazione sociale, la quale non può essere in contrasto con i divieti sanciti da norme di legge: così non possono essere utilizzati i termini ""cooperativa"", se la società non ha scopo mutualistico, nè ""banca"", ""banco"", ""credito"" o ""risparmio"", la cui utilizzazione è riservata agli istituti di credito.
Vi sono poi limiti immanenti nel sistema alla scelta della denominazione sociale, costituiti dalla non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume e dal rispetto dei diritti di terzi.
L’attività economica che la società si propone di compiere integra un ulteriore elemento dell’atto costitutivo, ossia l’oggetto sociale, che può consistere in un’attività commerciale o agricola, ma pur sempre dotata del carattere di economicità, quindi non assistenziale o culturale o di mero godimento, nei quali casi si sconfinerebbe nella disciplina delle associazioni o della comunione.
L’oggetto sociale emergente dall’atto costitutivo della società per azioni deve rivestire un certo grado di determinatezza, nella logica di un sistema che sancisce una relativa inopponibilità ai terzi degli atti estranei all’oggetto sociale compiuti dagli amministratori in nome della società.
La società per azioni deve, inoltre, essere dotata di un capitale sociale iniziale, il cui ammontare minimo è stabilito dalla legge in centoventimila euro, con la precisazione che per talune società la legislazione speciale determina entità minime più elevate, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (è il caso, ad esempio delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie).
Altro requisito dell’atto costitutivo è la nomina dei primi amministratori, identificati in modo nominativo, con l’individuazione di coloro che hanno la rappresentanza della società.
Nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo ometta l’indicazione dei soggetti a cui compete la rappresentanza, si ritiene che essa spetti congiuntamente a tutti gli amministratori, trattandosi di organo collegiale e che si estenda a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale. L’atto costitutivo può indicare tanto un numero fisso quanto un numero variabile di amministratori, nel qual caso spetterà all’assemblea in sede ordinaria determinare di volta in volta, secondo le particolari esigenze della società, quale debba essere in concreto il numero dei componenti dell’organo amministrativo.
La legge, infine, prescrive l’indicazione della durata della società per azioni, che può essere prorogata prima della scadenza con deliberazione dell’assemblea straordinaria; la società può avere anche durata indeterminata, nel qual caso spetta ai soci il diritto di recedere.
Il capitale sociale iniziale è composto dai conferimenti dei soci che, di regola, devono essere effettuati in denaro, salvo che l’atto costitutivo non consenta di compiere conferimenti diversi dal denaro, le cui corrispondenti azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Diversamente da quanto avviene per le società di persone ed a responsabilità limitata, non tutte le entità economiche possono essere conferite in società per azioni, essendo sancito espressamente il divieto di conferimento di prestazioni d’opera e di servizi, alla luce di una concezione del capitale sociale funzionale al conseguimento dell’oggetto sociale e garantista che imporrebbe la conferibilità in società dei soli beni idonei a costituire una garanzia per i creditori sociali.
Le prestazioni d’opera o di servizi possono pertanto essere oggetto unicamente di prestazioni accessorie, distinte dai conferimenti e non imputabili a capitale.