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Modifiche del contratto sociale durante la vita della società

Si considerano modificazioni dell’atto costitutivo di una società per azioni la soppressione o la modificazione, anche puramente formale, di clausole contenute nell’atto costitutivo o l’introduzione nell’atto costitutivo di nuove clausole, potendosi distinguere fra modificazioni ""in senso stretto"", che non incontrano altro limite che quello della correttezza e della buona fede, e modificazioni ""in senso lato"", che cioè riguardano elementi che, pur essendo inseriti nel documento-atto costitutivo, non fanno parte del contratto sociale (ad esempio la modificazione delle persone di amministratori e sindaci).

Le modificazioni dell’atto costitutivo cd. “in senso stretto”, comprese quelle che dovessero interessare anche il solo statuto, devono essere deliberate a maggioranza dall’assemblea in sede straordinaria, con verbale redatto da un notaio.

Per le modificazioni dell’atto costitutivo ""in senso lato"", invece, non è necessaria una delibera dall’assemblea straordinaria (si possono portare gli esempi di quelle decisioni adottate all’unanimità e senza l’osservanza del metodo assembleare, prima della iscrizione del contratto società nel registro delle imprese, ovvero le modifiche di tipo soggettivo, come il recesso del socio).

La regola maggioritaria è ritenuta inderogabile dalla prevalente giurisprudenza che considera invalida la clausola dello statuto che prevede l’unanimità dei consensi per ogni mutamento dell’atto costitutivo.

Il procedimento di modificazione dell’atto costitutivo si articola essenzialmente in tre momenti: la certificazione della volontà dell’assemblea da parte di un Notaio, il controllo omologatorio notarile o giudiziale e la pubblicità.

La legge prescrive infatti che il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell’assemblea, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede.

L’ufficio del registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione agli amministratori che possono ricorrere al tribunale per ottenere la predetta iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Le modificazioni dell’atto costitutivo più rilevanti riguardano le operazioni sul capitale sociale (l’aumento di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci e successivamente, in caso di mancata sottoscrizione da parte degli stessi nel termine stabilito, ai terzi, l’aumento di capitale cd. gratuito, con imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio, la riduzione del capitale per perdite e la riduzione del capitale per esuberanza rispetto all’oggetto sociale), ovvero la struttura, l’organizzazione e la veste giuridica della società (trasformazione, fusione e scissione).

Data la complessità tecnica di queste operazioni e la gravità delle conseguenze di una soluzione non correttamente congegnata, rivolgiti al tuo notaio di fiducia che ti fornirà le necessarie delucidazioni al riguardo.