Lo scioglimento delle società di capitali ha ricevuto con la normativa in vigore dal primo gennaio 2004 una disciplina rinnovata.
Le cause di scioglimento consistono nel decorso del termine di durata, nel conseguimento dell’oggetto sociale o nella sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, nell’impossibilità di funzionamento o nella continuata inattività dell’assemblea, nella riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che la società non deliberi di ricostituirlo o di trasformarsi in altro tipo compatibile con l’entità del capitale, nella deliberazione dell’assemblea, ed in altre cause previste dall’atto costitutivo ed infine in alcune ipotesi alquanto peculiari connesse al recesso dei soci.
Quando si verificano questi eventi, lo scioglimento opera di diritto producendo l’effetto di porre la società in stato di liquidazione, indipendentemente dal successivo accertamento della causa di scioglimento e dagli atti ulteriori. Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali è inderogabile anche nel caso in cui mancano attività o passività da liquidare. Gli amministratori che continuino l’attività sociale ignorando gli adempimenti di legge si espongono a gravissime responsabilità.