Con la riforma del diritto societario debutta nel nostro ordinamento la società per azioni costituita da un unico socio.
Con la precedente normativa la figura della Spa con un unico azionista era infatti configurata "solo" come situazione "patologica": si trattava infatti di un caso che non poteva verificarsi in sede di costituzione della società, ma solo nel corso della sua esistenza (si pensi al caso che un socio acquistasse le azioni di tutti gli altri soci) e dal quale si generava, in caso di insolvenza della società, la illimitata responsabilità dell’unico socio per le obbligazioni societarie. (... segue)
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Ultima Modifica: 25/01/2004