In una società tra professionisti (Stp) per l’esercizio dell’attività di dottore commercialista i 2/3 del capitale sociale devono appartenere a soci professionisti; inoltre, i 2/3 dei soci, considerati “per teste”, devono essere soci professionisti.
È quanto deciso dal Tribunale di Treviso con l’ ordinanza n. 3438 del 20 settembre 2018.
Si tratta - a quanto si sa - della prima pronuncia in cui si cerca di interpretare l’assai complicato tenore letterale della norma (articolo 10, legge 183/2011) per la quale «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci». (... segue)
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Ultima Modifica: 12/11/2019