I conferimenti sono le prestazioni cui i soci si sono obbligati in forza del contratto di società.
I conferimenti costituiscono, cioè, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.
La loro funzione è quella di fornire alla società il capitale iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Con il conferimento, ciascun socio destina, per tutta la durata della società, parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa: precisamente, il socio corre il rischio di non ricevere alcun corrispettivo per l’apporto effettuato se la società non consegue utili, e corre il rischio ulteriore di perdere, in tutto o in parte, il valore del conferimento se la società subisce perdite.
Possono essere oggetto di conferimento le seguenti entità: denaro, beni in natura (mobili e immobili, materiali o immateriali) trasferiti alla società in proprietà o concessi in semplice godimento, prestazioni di attività lavorativa sia manuale che intellettuale, crediti, aziende. In breve può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività di impresa.
Tuttavia, sono stabiliti dei limiti per quanto riguarda le società di capitali e le società cooperative: le prestazioni di opera o di servizi, in particolare, sono conferibili solo nella società a responsabilità limitata.
È opportuno fissare, in questa sede, anche le nozioni di patrimonio sociale e di capitale sociale, in quanto collegate al concetto di conferimenti.