Quando la legge sancisce che i cosiddetti spazi di parcheggio della “legge-ponte”, vale a dire quelli realizzati come standard urbanistico delle nuove costruzioni – oggi in misura pari a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione – non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d’uso e sono trasferibili autonomamente dal trasferimento delle unità immobiliari che compongono l’edificio di cui fanno parte (articolo 41-sexies, comma 2, legge 1150/1942), si riferisce agli edifici realizzati dopo la legge 246/2005.
La legge che ha cancellato il vincolo di pertinenzialità tra gli spazi per parcheggio e l’edificio al cui servizio essi sono stati realizzati.
Secondo la Cassazione, sentenza 31799/2022, dunque, gli spazi di parcheggio realizzati anteriormente alla legge 246/2005 sono tuttora gravati da un pesante vincolo di pertinenzialità. (... segue)
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Ultima Modifica: 20/11/2024