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SPAZI PER PARCHEGGIO - I limiti alla loro vendita


La trasferibilità degli spazi per parcheggio è da sempre un rebus complicatissimo: da ultimo, è intervenuta la sentenza n. 31799 del 27 ottobre 2022, con la quale la Cassazione ha deciso che gli spazi di parcheggio realizzati come standard urbanistico delle nuove costruzioni anteriormente alla legge 246/2005 (sono i cosiddetti “parcheggi-standard” o parcheggi della “legge ponte”) sono tuttora gravati dal vincolo di pertinenzialità rispetto all’edificio cui sono asserviti.

Ne consegue che:

questi spazi per parcheggio sono vendibili separatamente dalle unità che compongono l’edificio, ma tuttavia essi rimangono asserviti all’edificio;

- è nullo il contratto con cui si vendono gli spazi di parcheggio disgiuntamente dall’edificio al quale sono asserviti se viene pattuita la sottrazione dei parcheggi alla loro destinazione all’edificio cui pertengono;

- il contratto nullo si intende integrato ex lege con il riconoscimento del diritto d’uso del parcheggio a vantaggio dell’edificio al cui servizio i parcheggi sono stati realizzati. (... segue)


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Ultima Modifica: 04/12/2024