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Agevolazioni fiscali per gli stranieri collegati all'acquisto della c.d. "prima casa"

La legge italiana vuole facilitare ed incoraggiare l’acquisto della propria abitazione principale (c.d. prima casa), diminuendo in vari modi le imposte per chi la compra. In particolare, al momento dell’acquisto, chi compera paga il 3% (imposta di registro), se compera da un soggetto privato, ovvero con il 4% (IVA) se compera da una impresa o società (salvo qualche ipotesi particolare), più le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (attualmente pari complessivamente ad Euro 258,22).

Per gli stranieri, valgono le stesse regole viste in generale per lo straniero che  compera una casa: se può acquistare la casa, può anche godere delle agevolazioni “prima casa”.

Infatti l’art. 40 T.U. 286/98 prevede il c.d. diritto di accesso alla prima casa di abitazione (per saperne di più, vedere "Acquistare una casa").

Gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti alle liste di collocamento o svolgano attività di lavoro subordinato o autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Un’altra agevolazione fiscale collegata all’acquisto della “prima casa” riguarda la detraibilità (in una certa misura)  dall’imposta sul reddito degli interessi pagati sui mutui stipulati per l’acquisto della c.d. prima casa. 

Infine, il reddito prodotto dalla “prima casa” non è assoggettato all’imposta sul reddito.