È straniero, evidentemente, chi non è cittadino italiano.
Tuttavia, nell’epoca della globalizzazione questa definizione negativa non è più sufficiente per identificare le regole giuridiche che si applicano ai “non-italiani”.
Regole diverse, infatti, si applicano agli stranieri “comunitari”, cioè ai cittadini di Paesi appartenenti alla Unione Europea, rispetto ai cittadini “extra–comunitari”.
Ma anche tra questi ultimi si dovrà ulteriormente distinguere tra coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (c.d. “regolarmente soggiornanti”), e gli altri (c.d. “legalmente oppure non-legalmente residenti”).
È, quindi, fondamentale distinguere, innanzi tutto, a quale “tipo” di “straniero” ci dobbiamo riferire per poter poi individuare le regole che la legge italiana applica e per rispondere alle possibili domande che si pongono.
In particolare, la disciplina della condizione giuridica dello straniero in Italia è principalmente regolata dalle seguenti normative:
- per la c.d. “condizione di reciprocità”: art. 10 della Costituzione italiana; e art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi); in base a tale principio un cittadino straniero non regolarmente soggiornante può compiere un atto in Italia solo se l'italiano è ammesso a compiere tale atto nel Paese da cui proviene lo straniero;
- per gli stranieri persone fisiche: D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (come modificato dal D. Lgs. 19 ottobre 1998 n. 380 e dal D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 113); D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento di attuazione del T.U. in materia di stranieri); legge c.d. Bossi-Fini;
- per il sistema italiano di Diritto internazionale privato (conflicts of law): legge 31 maggio 1995 n. 218;
- per le società straniere: legge 31 maggio 1995 n. 218 (art. 25); e artt. 2506 e segg. c.c.;
- per la cittadinanza: legge 5 febbraio 1992 n. 91; D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572; art. 19 legge 218/1995;
- per le c.d. Legalizzazione e la Apostille: D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; e Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 sulla “Apostille”;
- per gli apolidi: la Convenzione di New York del 28 settembre 1954; la legge 1 febbraio 1962 n. 306; la legge 5 febbraio 1992 n. 91 (art. 16) ed il D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 (Reg. attuativo), art. 17.
Occorre però sottolineare che l’art. 17 del Trattato CE istituisce una cittadinanza dell’Unione Europea, attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
L’appartenenza all’Unione Europea comporta diverse conseguenze, alcune di grande rilievo, quali il divieto di discriminazioni sulla base della cittadinanza ed il principio del primato del diritto comunitario.
Da diversi anni, col decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della sua norma d’attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), anche la condizione dei cittadini stranieri extracomunitari è radicalmente mutata.
La norma-base continua ad essere l’art. 16 delle disposizioni preliminari del codice civile, che pone la condizione di reciprocità, in forza della quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino nella misura in cui i cittadini italiani possano compiere nello Stato estero i medesimi atti.
La condizione di reciprocità, tuttavia, non riguarda i diritti fondamentali, ma soltanto il versante patrimoniale (acquisti immobiliari, costituzione di società, ecc.).
L’art. 1 del citato d.p.r. 394/1999, dopo le modifiche introdotte dal d.p.r. 18 ottobre 2004, n. 334, così dispone:
1. Accertamento della condizione di reciprocità.
1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
Ne consegue che lo straniero radicato in Italia, se la sua condizione corrisponde alle tipologie sopra descritte, è esentato dalla condizione di reciprocità ed i suoi diritti non sono, quindi, condizionati all’accertamento circa la sussistenza della reciprocità.
La condizione dello straniero può anche dipendere, inoltre, dalle previsioni di trattati multilaterali (ad esempio, lo Spazio Economico Europeo) o bilaterali. Al riguardo, il sito internet del ministero degli Affari Esteri contiene pagine appositamente dedicate a questa rilevante tematica.
Ancora, la condizione dello straniero può dipendere anche dalla sua eventuale qualità di rifugiato o di apolide, con la conseguente applicazione delle Convenzioni internazionali che ne delineano lo statuto.
La vita dello straniero non è pero riducibile ad un cumulo di divieti e di ostacoli di varia natura. Anzi, alla sua condizione rende in qualche modo omaggio l’ordinamento italiano, sulla falsariga di concezioni risorgimentali, nel modo appresso descritto. Nella giurisdizione italiana, infatti, non si applica soltanto la nostra legge. Come i giuristi sanno, da noi possono trovare applicazione leggi straniere, laddove la legge italiana lo preveda. Al riguardo, la legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del diritto internazionale privato italiano) consente, se ne ricorrono i presupposti, che in determinate materie possano trovare applicazione leggi di qualsiasi Stato del mondo, con la sola condizione che non ledano le basi della nostra civile convivenza.
Opportunità aperte, quindi, a chiunque, animato di buona volontà e passione per il nostro Paese, millenario crocevia di civiltà, carico di storia e di ricchezze culturali, voglia sfruttarne appieno le possibilità offerte dalla legge italiana, contribuendo così al comune progresso, in un clima di armonia e fratellanza.