Stranieri extra-comunitari "non regolarmente soggiornanti"
Anche se legalmente residente in Italia (cioè entrato in modo legale in Italia) non si può considerare “regolarmente soggiornante” (e quindi ad esempio può acquistare immobili in Italia solo a “condizione di reciprocità”) lo straniero extra-comunitario provvisto di:
a) semplice visto di ingresso;
b) soggiorno per breve durata (visite, affari, turismo,giustizia, attesa di emigrazione ad altro Paese, esercizio di funzioni di culto, soggiorno in case di cura, istituti religiosi o civili, ospedali, o altre convivenze);
c) soggiorno per motivi di studio (ciò anche se tale permesso consente il lavoro in misura limitata);
d) soggiorno per motivi di protezione sociale.