Stranieri extra-comunitari "regolarmente soggiornanti" (resident aliens)
In generale, la legge italiana prevede che gli stranieri extra-comunitari possono acquistare diritti in Italia - e può in particolare interessare l’acquisto della casa (o altri immobili) - solo se il Paese a cui lo straniero appartiene lo consente al cittadino italiano che vi si trovi.
Questa viene indicata come “condizione di reciprocità”.
Tuttavia negli ultimi anni, la legge è molto cambiata, tanto da riconoscere al cittadino extra-comunitario “regolarmente soggiornante” in Italia (ovvero, a certe condizioni, in un altro paese dell’Unione) praticamente gli stessi diritti dei cittadini italiani, anche in mancanza di condizione di reciprocità.
È “regolarmente soggiornante” lo straniero extracomunitario in possesso di:
a) di carta di soggiorno; ovvero:
b) permesso di soggiorno per:
- motivi di lavoro subordinato o autonomo;
- per l'esercizio di un'impresa individuale;
- per motivi familiari (familiari in regola con il soggiorno).
E’ importante sottolineare che “regolarmente soggiornante” è diverso e più ristretto di “legalmente residente”.
Solo lo straniero “regolarmente soggiornante” gode del trattamento parificato al cittadino italiano e può acquistare diritti in Italia anche in assenza di condizione di reciprocità, mentre lo straniero solo “legalmente residente” (cioè colui che risiede in modo legittimo nel nostro Paese, ma non è in possesso dei documenti sopra indicati: per saperne di più vedi: straniero non legalmente rappresentante) gode, naturalmente, di tutti i diritti fondamentali riconosciuti alle persone, ma - ad esempio - non potrà acquistare casa in Italia se non ricorre la condizione di reciprocità, cioè se la sua legge nazionale non consente al cittadino italiano di acquistare casa nel suo Paese.