Notaio e ... Eredità & Testamento

Eredità e successioni

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

La successione legittima


L’esperienza professionale quotidiana insegna che non sono frequenti le successioni regolate da un testamento, segno che è generalmente apprezzata la disciplina contenuta nel codice civile per provvedere alla ripartizione tra gli eredi del patrimonio ereditario nel caso in cui appunto manchi un testamento.

Le norme del codice che disciplinano questa materia, e cioè la devoluzione ereditaria nel caso in cui il de cuius non lasci un testamento, sono definite nel loro insieme come “successione legittima”, espressione nella quale l’aggettivo “legittima” indica che è la legge a provvedere all’ individuazione degli eredi e alla determinazione di quanto spetta a ciascuno di essi. Si parla anche di successione “intestata”, a significare che si tratta di una successione in assenza di testamento.

Si ha dunque successione legittima o intestata quando il defunto non lascia alcun testamento oppure lascia un testamento che non contempla tutti i beni a lui appartenuti al momento della morte. Si pensi al caso che il testamento, scritto nel 2013, disponga: “lascio a Giovanna la casa di Rimini e a Francesco la casa di Milano”; e che nel 2014, un mese prima di morire, il de cuius avesse acquistato anche una casa a Roma senza riscrivere il testamento. In questa ipotesi dunque le sorti della casa di Roma sono appunto disciplinate dalle regole della successione legittima.

Chi sono dunque i beneficiari di queste regole, in mancanza di una indicazione testamentaria ?

Il codice civile, presumendo di interpretare quella che è, nella maggior parte dei casi, la volontà del defunto, stabilisce, in sostanza, che qualora taluno deceda senza lasciare testamento, a lui succedono i suoi più stretti congiunti: il coniuge superstite e i figli, anzitutto; in mancanza di figli, succedono i fratelli, le sorelle e gli ascendenti; e, infine, qualora manchino tutti questi soggetti, succedono i parenti del defunto, con la regola che la sussistenza di un parente di grado più stretto esclude la successione del parente di grado più remoto. Cosicchè, se il de cuius lascia ad esempio parenti di terzo grado e di quinto grado, eredi sono quelli di terzo grado mentre quelli di quinto grado restano esclusi dalla successione.

In altri termini, la successione legittima si fonda dunque sulla presunzione che, se il defunto avesse lasciato un testamento, egli avrebbe molto probabilmente disposto dei suoi beni in favore dei suoi familiari più vicini: si tratta di una presunzione che, fondandosi su un dato oggettivo, quale il grado di parentela, evita a priori il problema di stabilire chi sia maggiormente “degno di tutela” tra i suoi possibili successori oppure chi sia il soggetto “più meritevole” di conseguire l’eredità. Sarebbe infatti difficile procedere con un metodo diverso, ad esempio, stabilendo caso per caso chi dovrebbe essere il beneficiario dell’eredità tra coloro con i quali il defunto abbia avuto rapporti in vita.

La presunzione che il defunto avrebbe disposto in favore dei suoi familiari se avesse scritto un testamento non può operare però fino a limiti eccessivi, e cioè quando il rapporto di parentela sia talmente labile da far ritenere che nessun contatto vi fosse tra il defunto e i parenti tanto lontani. E' quindi per questo motivo che il codice civile dispone che, se il de cuius non abbia parenti entro il sesto grado, l'intero suo patrimonio si devolve allo Stato.

Coloro che succedono per successione legittima si dicono “eredi legittimi”; sull’utilizzo di questa espressione bisogna però fare estrema attenzione, in quanto gli eredi legittimi non vanno confusi con i “legittimari”, e cioè con coloro cui la legge necessariamente riserva una quota del patrimonio ereditario (detta “quota di riserva” o “quota di legittima”) e che possono impugnare le donazioni e le disposizioni testamentarie con le quali il de cuius abbia violato questa riserva.

La confusione è generata anche dal fatto che spesso la qualità di “erede legittimo” e di “erede legittimario” coincidono.

Vediamo al riguardo l’esempio che segue, per chiarire le idee nel miglior modo possibile: Mario, sposato con due figli, era proprietario in vita di cinque appartamenti, di pressoché identico valore; immaginiamo che Mario abbia donato, durante la propria vita, quattro di questi appartamenti al figlio Giovanni e che nella sua successione sia rimasto solo il quinto appartamento; immaginiamo anche che Mario sia deceduto senza lasciare testamento e che nel patrimonio del defunto non ci sia altro che questo appartamento.

Ebbene, l’appartamento oggetto di eredità, in applicazione delle regole della successione legittima, dovrebbe essere suddiviso tra il coniuge superstite e i due figli per un terzo ciascuno (si tratta di tre eredi legittimi); tuttavia, avendo il figlio Giovanni già ricevuto ben più della sua quota di riserva (pari a un quarto del valore dei cinque appartamenti) è immaginabile che sua madre e suo fratello pretendano che egli non solo non concorra alla eredità sul quinto appartamento ma pure che egli debba retrocedere alla madre e al fratello (che sono anch’essi eredi legittimari) una parte di quanto gli è stato donato affinchè essi conseguano la loro quota di legittima, e cioè almeno un quarto del valore dei cinque appartamenti.


 

La successione legittima

Soggetti superstiti

 

Quota di eredità spettante

Articolo del codice civile


Solo il coniuge (no figli o loro discendenti, no fratelli e sorelle, no ascendenti)


1/1 al coniuge


Art. 583


Il coniuge e un figlio (o discendenti del figlio, in mancanza del figlio)


1/2 al coniuge

1/2 al figlio (o suoi discendenti)


Art. 581


Il coniuge e più di un figlio


1/3 al coniuge

2/3 ai figli (da dividere in parti uguali)


Art. 581


Un figlio (o suoi discendenti) (no coniuge)


1/1 al figlio (o suoi discendenti)


Art. 566


Più di un figlio


1/1 (da dividere in parti uguali)


Art. 566


Il coniuge, fratelli e sorelle o loro discendenti (no figli o loro discendenti)


2/3 al coniuge

1/3 ad ascendenti, fratelli e sorelle (o loro discendenti) (agli ascendenti compete comunque ¼ dell’eredità)


Art. 582


Solo ascendenti (no coniuge, no figli o loro discendenti, no fratelli e sorelle o loro discendenti)


1/1 (da dividere per ½ a favore degli ascendenti paterni e per ½ a favore degli ascendenti materni)


Art. 568. Se gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al grado più vicino


Solo fratelli e sorelle (no coniuge, no figli o loro discendenti, no ascendenti)


1/1 (da dividere per capi) (i fratelli unilaterali, e cioè con un solo genitore in comune, conseguono però la metà di quanto conseguono i fratelli germani, cioè i fratelli che hanno in comune entrambi i genitori)


Art. 570


Solo genitori, fratelli e sorelle (no coniuge, no figli o loro discendenti)


1/1 (da dividere per capi, ma la quota dei genitori non può essere inferiore a 1/2)


Art. 571


Altri parenti


Succedono (in quote eguali fra loro) i parenti di


Art. 572

 

NOTA: Per “figli” si intendono anche quelli adottivi (art. 567 c.c.)

 

 

Ultima Modifica: 08/02/2016