Per almeno 26 volte, nel giro di un anno (dal giugno 2019 al giugno 2020), la Cassazione ha deciso che all’atto di dotazione di un trust si applica non l’imposta di donazione ma l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, qualsiasi sia la struttura e qualsiasi sia lo scopo del trust.
Inoltre, se l’atto di dotazione del trust ha ad oggetto beni immobili, anche le imposte ipotecaria (dovuta per la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari) e catastale (dovuta per l’intestazione in Catasto dell’immobile al trustee) sono dovute nella misura fissa di 200 euro cadauna.
La 26a puntata (stando alle sentenze che sono state diffuse, ma è probabile che ve ne siano anche molte altre) è rappresentata dall’ordinanza 10256 del 29 maggio 2020, inerente a un trust «traslativo» il cui scopo non è esplicato nel contesto della decisione.
Ma, come già accennato, il trattamento tributario dell’atto di dotazione non è condizionato né dalla struttura (e cioè dal fatto che si tratti di un trust «traslativo» o di un trust «autodichiarato») né dallo scopo del trust. (... segue)
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Ultima Modifica: 21/07/2020