Due passi avanti e uno indietro della Cassazione in tema di tassazione dell’atto di dotazione del trust: «un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee» ma l’atto istitutivo «è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l’onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali».
È quanto si legge nella ordinanza della Cassazione n. 3986 del 16 febbraio 2021; ma la predetta affermazione in ordine alle imposte ipotecaria e catastale è frutto di un evidente scivolone. (... segue)
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Ultima Modifica: 23/03/2021