In coerenza con l’opinione che l’imposta di donazione è applicabile solo “in uscita” dal trust e non più “in entrata”, la circolare 34/E/2022 afferma che i presupposti per beneficiare di un’agevolazione (si pensi alla disciplina della “prima casa”) devono essere verificati nel momento in cui il trustee attribuisce al beneficiario il patrimonio del trust.
Pertanto, in riferimento all’esenzione da imposta di donazione e successione disposta nel caso dell’attribuzione gratuita (tra marito e moglie o tra genitori e figli) di una quota di partecipazione al capitale di una società dalla quale derivi, in capo al beneficiario, il controllo della società stessa (articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990):
1 - nell’atto di dotazione del trust, il trustee non deve effettuare alcuna particolare dichiarazione (in particolare, non deve promettere di mantenere il controllo per cinque anni, in quanto questa dichiarazione sarà fatta dai beneficiari quando il trust cesserà);
2 - non c’è alcuna conseguenza se il trustee aliena la quota di capitale sociale in questione prima del decorso di un quinquennio dalla sua acquisizione, in quanto l’onere di non alienazione per cinque anni graverà sui beneficiari. (... segue)
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Ultima Modifica: 29/11/2023