Il Dlgs 139/2024 estende la sua applicabilità anche ai trust già vigenti alla data del 1° gennaio 2025, equiparandoli pienamente a quelli istituiti dopo l’entrata in vigore della riforma.
Se, dunque, in relazione a un trust già attivo al 1° gennaio 2025, è stata applicata l’imposta di donazione agli atti (o a taluno degli atti) con i quali tale trust è stato dotato, questa situazione dovrebbe essere considerata alla stessa stregua dei trust per i quali il disponente esercita, dopo il 1° gennaio 2025, l’opzione per la tassazione “in entrata”. In sostanza:
1 - se i beneficiari di questo trust apparterranno alla stessa “categoria” dei beneficiari che sono stati considerati per il calcolo della tassazione applicata all’entrata (ad esempio, si tratterà sempre di parenti in linea retta), nessuna imposta di donazione dovrebbe essere applicabile nel momento in cui il trustee trasferirà ai beneficiari il patrimonio vincolato in trust, e ciò a prescindere: sia dalla composizione di tale patrimonio in uscita e dal suo valore rispetto alla composizione e al valore del patrimonio che era stato vincolato in trust; sia dal fatto che le aliquote e le franchigie vigenti nel momento di entrata siano identiche, o meno, a quelle vigenti nel momento di uscita;
2 - se i beneficiari di questo trust non apparterranno alla stessa “categoria” dei beneficiari che sono stati considerati per il calcolo della tassazione all’entrata, in uscita verrà applicata la tassazione che in allora sarà vigente (forse – ma la legge non lo prevede espressamente – potendo detrarre quella applicata in entrata). La tassazione in uscita sarà invece applicabile in tutti i casi in cui in relazione a un trust già vigente al 1° gennaio 2025 non sia stata applicata alcuna imposta di donazione agli atti con i quali tale trust è stato dotato. (... segue)
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Ultima Modifica: 13/02/2025